Rivalutazioni subito rilevanti

Pubblicato il 13 giugno 2006

L’Assonime, con la circolare n. 23 di ieri, affronta le disposizioni disciplinate dai commi da 475 della legge n. 266 del materia di rivalutazione dei beni di impresa e delle aree fabbricabili, provvedimento ancora in attesa di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria e che, ovviamente, suscita molto interesse nelle imprese. La circolare anticipa l’agenzia delle Entrate circa la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni per effetto della rivalutazione, a seguito dell’affrancamento del saldo. In assenza di istruzioni chiare, Assonime precisa quali sono i soggetti ammessi alla procedura di rivalutazione dei beni. In caso di leasing, l’impresa utilizzatrice non può rivalutare i beni utilizzati, in quanto questi sono di proprietà del concedente fino al momento del riscatto. Le maggiori difficoltà di natura interpretativa riguardano, però, la procedura di rivalutazione delle aree fabbricabili. Assonime ricorda che i terreni su cui insistono i fabbricati, anche se mantenuti distinti a livello contabile, non possono essere considerati autonomi ai fini della rivalutazione e, quindi, integrano il costo del fabbricato strumentale con la conseguenza che la rivalutazione va eseguita con riferimento al valore complessivo dell’immobile con aliquota del 12%.      

Nella circolare in esame, Assonime fornisce anche la definizione di area edificabile ai fini della rivalutazione dei beni d’impresa, precisando che sono ritenute tali le superfici che risultano da un piano regolatore generale approvato anche dalla Regione. Inoltre, si specificano le nozioni di edificazione e demolizione. La circolare prevede che possono essere rivalutate le aree “non ancora edificate o risultaNti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti”.

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