Riversamento bonus Ricerca e Sviluppo in scadenza

Pubblicato il 13 dicembre 2024

Le imprese che, nel periodo 2015-2019, hanno compensato il bonus ricerca e sviluppo senza possedere i requisiti necessari, possono restituirlo senza incorrere in sanzioni o interessi. La data del 16 dicembre 2024 rappresenta il termine ultimo per effettuare il versamento della prima rata o dell'intero importo dovuto.

Riversamento volontario del bonus ricerca e sviluppo: modalità e scadenze 

Le aziende che, entro il 22 ottobre 2021, hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta relativo agli anni 2015-2019, pur non avendone i requisiti, hanno l'opportunità di restituirlo regolarizzando la propria posizione. 

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato tramite Modello F24, senza possibilità di compensazione, secondo le seguenti modalità: 

A partire dal 17 dicembre 2024, sugli importi residui saranno applicati interessi al tasso legale.

ATTENZIONE: Il mancato pagamento di una rata entro i termini previsti comporterà la decadenza dalla procedura, l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti e l’applicazione di una sanzione pari al 30%, oltre a interessi del 4% annuo. 

Le imprese che, al 22 ottobre 2021, abbiano ricevuto un atto istruttorio (PVC), un atto di recupero crediti o un altro provvedimento impositivo non ancora definitivo, non potranno accedere alla rateizzazione. 

Dall’importo complessivo saranno sottratte le somme già versate, sia a titolo definitivo sia provvisorio, senza considerare eventuali sanzioni e interessi.

Imprese ammesse alla procedura di riversamento volontario

Si ricorda che l’accesso alla procedura di riversamento volontario è stata disposta per le imprese che, alternativamente, si trovano in una delle seguenti situazioni:

Effetti della sanatoria

La sanatoria offre i seguenti benefici: 

- esclusione dall’applicazione di sanzioni tributarie

- esenzione dal pagamento di interessi sul credito restituito; 

- non configurabilità del reato di indebita compensazione (ai sensi dell’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000).

Tuttavia, non vi è possibilità di rimborso per eventuali somme già versate, anche se superiori agli importi dovuti. 

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