RLS in carica fino a nuova elezione

Pubblicato il 08 ottobre 2014 La Commissione interpelli in materia di salute e sicurezza nel lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 16 del 6 ottobre 2014, ha chiarito che, con riferimento alle aziende con più di 15 lavoratori, le modalità di elezione o designazione del RLS dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l'azienda.

Nel caso in cui tale contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia, per la Commissione continua ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività anche per evitare che, per ritardi nella contrattazione, i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Conseguentemente, i RLS il cui mandato sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa, si proceda a una nuova elezione o designazione di RLS.
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