Rottamazione bis, “ContiTu” per scegliere online le cartelle da rottamare

Pubblicato il 07 luglio 2018

Arriva “ContiTu” per scegliere, con pochi click e in autonomia, quali debiti si vogliono rottamare tra quelli indicati nella comunicazione formale inviata agli interessati entro il 30 giugno 2018.

Se la domanda di adesione alla Definizione agevolata è stata accolta e non si intende saldare tutto l'importo, si può effettuare entro la scadenza della prima rata (31 luglio 2018 per i carichi affidati nel 2017 e 31 ottobre 2018 per i carichi affidati dal 2000 al 2016), il pagamento soltanto di alcuni debiti (cartelle/avvisi) compresi nella Comunicazione ricevuta.

A dare l'annuncio l'Agenzia delle entrate-Riscossione, con il comunicato stampa del 7 luglio 2018.

Rottamare solo alcune delle cartelle e degli avvisi

Se il contribuente ha ricevuto la comunicazione delle somme dovute a seguito della domanda di Definizione agevolata, senza necessità di pin e password personali potrà riceverne una copia via e-mail compilando il form dedicato.

Possono accedere a "ContiTu" - Percorso dal sito Agenzia delle entrate-Riscossione: Home → Per saperne di più → Definizione agevolata → Definizione agevolata 2000/17 → ContiTu - tutti coloro che entro il 15 maggio 2018 hanno aderito alla Definizione agevolata prevista dal Decreto legge n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017.

Una copia della Comunicazione è disponibile anche nell’area riservata del portale.

Il servizio web ContiTu di Agenzia delle entrate-Riscossione

Consente di ottenere nuovi bollettini Rav per pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute ricevuta.

Specificando le cartelle/avvisi che si intendono pagare il servizio calcolerà l’importo di ciascuna rata e anche il totale.

Dopo aver confermato la scelta, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà all’indirizzo email indicato dal contribuente i nuovi bollettini RAV con cui sarà possibile effettuare il pagamento entro le scadenze previste.

Per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione”, la Definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere - come prevede la legge - le azioni di recupero. Le cartelle e gli avvisi per i quali il contribuente sceglie di non aderire alla definizione agevolata, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, non potranno essere rateizzati.

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