Rottamazione Equitalia Proroga immediatamente esecutiva

Pubblicato il 24 marzo 2017

Procede l'iter per lo spostamento in avanti del termine della sanatoria Equitalia per la quale il termine ultimo di adesione è ora fissato al prossimo 31 marzo.

Oggi, 24 marzo 2017, il Consiglio dei ministri esaminerà un decreto legge che renderà immediatamente esecutiva la proroga della rottamazione delle cartelle dal 31 marzo al 21 aprile 2017.

Proroga secca

Si tratta di un decreto cosiddetto “a perdere”, con la proroga secca e senza gli attesi chiarimenti in tema di Documento unico di regolarità contributiva. Analogamente, non vi saranno indicazioni sul differimento dei termine entro cui Equitalia dovrà fornire al contribuente il dettaglio sugli importi dovuti nell’unica o nelle rate scelte per estinguere il debito.

Altre vie per spostare i termini

Per stabilire i termini della conseguente proroga riservata ad Equitalia si dovrà continuare a far riferimento all'emendamento inserito nella legge di conversione del Dl terremoto. Quest'ultimo provvedimento ha incassato – il 23 marzo 2017 – il via libera della Camera ed ora è atteso in Senato.

Esso incorpora lo spostamento dal 31 maggio al 15 giugno della data entro cui l’Agente della riscossione dovrà presentare il conto ai contribuenti. Inoltre, prevede anche lo slittamento di un anno di tutti i nuovi termini di adesione alla rottamazione per i residenti nei Comuni colpiti dal sisma del Centro-Italia e, contemporaneamente, dovrebbe fornire un’interpretazione autentica sul discusso caso dell’applicazione della sanatoria anche ai contributi delle Casse previdenziali.

Infine, per quanto riguarda i previsti chiarimenti in materia di Durc, la soluzione prospettata dall'Esecutivo dovrebbe essere in arrivo con il decreto legge enti locali.

Sul caso Durc, si ricorda che il Governo si era impegnato ad intervenire sulla richiesta avanzata con risoluzione votata all’unanimità dalla commissione Finanze della Camera, circa la possibilità di rilasciare alle imprese, che fanno domanda di rottamazione, un’attestazione temporanea senza dover attendere il versamento della prima o unica rata, come invece deriva da una interpretazione fornita dall’Inps. Secondo la corrente prassi Inps, infatti, si verrebbe a creare una posizione penalizzante per i soggetti interessati, soprattutto per ciò che riguarda la mancata possibilità di partecipare agli appalti pubblici.

Dubbi sui debiti delle Casse di previdenza

Alcune Casse di previdenza privata ritengono non applicabile la definizione agevolata alle cartelle Equitalia per due motivi in particolare:

- il taglio di sanzioni e interessi di mora previsto dalla definizione agevolata andrebbe a gravare sui conti del bilancio;

- l’intervento pubblico sugli enti privati viene ritenuto illegittimo.

L'articolo 6 del Dl n. 193/2016 non prevede esclusioni per gli enti di previdenza, ma fissa la condizione che per accedere alla definizione è necessario che si tratti di somme affidate all’agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016.

Al momento solo la Cassa forense, con una nota del 13 febbraio, ha espressamente comunicato che la rottamazione si applica anche agli avvocati. La maggior parte delle altre Casse di previdenza, invece, ha inoltrato diffide all'ente gestore. Prima fra tutte, la Cnpadc, la cassa dei dottori commercialisti, che ha diffidato Equitalia dall’accettare richieste di rottamazione, seguita anche dall'ente dei biologi e geometri.

Altre Casse, infine, non sono clienti di Equitalia e di conseguenza sono escluse dalla “possibilità” di aderire alla rottamazione, come, per esempio, l’Enpacl dei consulenti del lavoro, Inarcassa di ingegneri e architetti e l’Enpap degli psicologi.

La Cassa ragionieri è un caso ancora diverso perché ha una sola annualità con Equitalia per cui l’impatto della rottamazione sui bilanci dell’ente è relativo.

Per superare questa incertezza sull’applicazione della rottamazione alle Casse di previdenza si deve attendere la conversione del Dl Sisma, dato che durante il suo passaggio in Commissione ambiente è stato inserito un nuovo comma all’articolo 6, del decreto legge 193/2016, che prevede espressamente quanto segue: “ai fini della definizione agevolata dei carichi (...) non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale”. L'impasse verrebbe, così, risolta se il Senato nel prossimo passaggio parlamentare non modificasse questo testo.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori stranieri: novità per il permesso unico di soggiorno

03/05/2024

CCNL Servizi assistenziali Anffas - Accordo di rinnovo del 23/4/2024

03/05/2024

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine

06/05/2024

Ccnl Servizi assistenziali Anffas. Ipotesi di rinnovo

03/05/2024

Semplificazioni fiscali, istruzioni su pagamenti rateizzati e pausa estiva

03/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy