Rottamazione Istruzioni dalla Fondazione studi

Pubblicato il 21 novembre 2016

Il Dl 193 del 22 ottobre 2016 (decreto fiscale), pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 249 del 24 ottobre 2016, stabilisce la rottamazione - definizione agevolata - dei ruoli affidati agli agenti di riscossione.

Il testo per la conversione, con modifiche, è stato approvato alla Camera il 16 novembre 2016. Fino alla conversione definitiva in legge il testo in vigore è quello pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 24 ottobre 2016.

L'estinzione agevolata del debito per i ruoli affidati agli agenti della riscossione riguarda gli anni dal 2000 al 2016 e lo sconto prevede l'esclusione dall’importo debitorio delle sanzioni ed interessi di mora, ex art. 30, c. 1 del d.P.R. 602/1973, e delle sanzioni aggiuntive, ex art. 27, c. 1 del Dlgs. 46/1999.

Per le multe stradali l'esclusione è limitata agli interessi, ivi compresi quelli per ritardato pagamento.

L’accesso alla definizione agevolata di debiti di natura previdenziale permette il rilascio di un Durc positivo da parte degli enti previdenziali competenti.

Interessati all'agevolazione: imprenditori, professionisti, lavoratori dipendenti o pensionati che abbiano debiti tributari e previdenziali nei confronti dell’agente di riscossione o di altri enti locali.

La modalità di pagamento deve essere indicata nella dichiarazione del debitore e può essere scelta tra la domiciliazione bancaria, i bollettini precompilati dall’agente della riscossione ed il pagamento presso gli sportelli. 

In questo contesto si inserisce la circolare n. 15/2016 della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro.

Con il documento viene fornita un’analisi delle condizioni e modalità per accedere alla definizione agevolata, evidenziando anche alcune criticità e le distinzioni principali tra il testo iniziale del decreto e quello approvato il 16 novembre alla Camera dei deputati.

La Fondazione precisa che i crediti vantati dalle Casse previdenziali private dei liberi professionisti rientrano nell’applicazione della definizione agevolata in commento.

Sospensione termini di prescrizione e decadenza

La circolare fornisce una disamina della possibilità offerta per l'addio ad Equitalia, estensibile alle ingiunzioni di pagamento dei comuni serviti da altre agenzie di riscossione che vogliano aderirvi.

Tra le disposizioni esaminate la Sospensione termini di prescrizione e decadenza.

Con la presentazione della domanda di accesso vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della domanda.

Ne consegue che l’agente della riscossione non può:

Con la dichiarazione di accesso alla definizione agevolata, il contribuente può bloccare dette misure cautelari anche successivamente alla ricezione preventiva di fermo e di iscrizione dell’ipoteca, purché entro i successivi 30 giorni previsti dagli articoli 77 e 86 del d.P.R. 602/1973 in materia di ipoteca legale e fermo amministrativo.

Se si sia già proceduto alla vendita o sia già stato emesso il provvedimento di assegnazione del bene pignorato, tali atti saranno irrevocabili.

Tra le incongruenze

La previsione, per cui chi ha già in essere una rateizzazione, di dover continuare ad adempiere alle relative scadenze dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 perdendo le sanzioni per omesso versamento e gli interessi di mora che il comma 8, lett. b) definisce “definitivamente acquisite e non rimborsabili”, è discriminatoria: il contribuente che non ha pagato ancora nulla, sottraendosi totalmente e per più tempo al Fisco, ha la possibilità di accedere alla definizione agevolata non pagando sanzioni ed interessi di mora.

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