Rottamazione quater: c’è tempo fino al 30 giugno per aderire

Pubblicato il 04 maggio 2023

Più tempo per la "Rottamazione-quater". Con un comunicato stampa pubblicato lo scorso 21/04/2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato che il termine per la presentazione delle domande di adesione alla definizione agevolata è differito al 30 giugno 2023. Previsti, dunque, due mesi in più per presentare le domande di adesione alla rottamazione-quater, così come disciplinata dalla legge di bilancio 2023. Per effetto dello slittamento dei termini della rottamazione-quater viene posticipato:

Per conoscere quali debiti rientrano nella definizione è possibile richiedere un “Prospetto informativo” mediante la compilazione di apposita istanza on line sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione. Il prospetto contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito riferiti al codice fiscale intestatario della richiesta, e indica i carichi definibili. Tuttavia, per effetto della proroga della rottamazione-quater, i citati rospetti informativi, se richiesti a partire da 1° maggio 2023, non dovranno più riportare i carichi sotto i 1.000 euro annullati il 30 aprile scorso a seguito delle modifiche apportate alla disciplina del “saldo e stralcio” in sede di conversione del D.L. n. 198/2022.

Con il nuovo calendario delle scadenze, dunque, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione avrà tempo fino al 30 settembre 2023 per comunicare al contribuente l'accettazione dell'istanza e gli importi da pagare in unica soluzione o nelle rate richieste. E’ prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di definizione agevolata in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 ovvero in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui la prima con scadenza il 31 ottobre. La seconda rata, salvo modifiche, è attualmente fissata per il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate saranno ripartite nei successivi 4 anni (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024). Restano, comunque, definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme versate a qualunque titolo e relative ai debiti definibili.

Da ultimo, si ricorda che è possibile presentare in “tempi diversi”, ma sempre entro il 30 giugno 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate “integrative” della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate “sostitutive” della precedente. In pratica, la presentazione, mediante l’applicativo telematico, di “diverse” istanze non genera un unico piano di dilazione ma tanti piani in funzione delle istanze presentate.

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