Rottamazione quater: effetti processuali e applicazione ai crediti non tributari

Pubblicato il 01 aprile 2025

Nuova rimessione alle Sezioni Unite in tema di conseguenze processuali dell’adesione del debitore alla c.d. rottamazione quater, con particolare attenzione alla sua applicazione anche ai crediti non tributari e alle implicazioni sulla posizione dei coobbligati solidali.

Rottamazione quater: conseguenze processuali ed estensione a crediti non tributari

Con ordinanza interlocutoria n. 8383 del 30 marzo 2025, la Terza Sezione civile della Cassazione ha sollevato delle questioni aventi ad oggetto gli effetti processuali della "rottamazione quater", come disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022, nonché l’estensione o meno della relativa disciplina ai crediti non tributari.

Nella specie, la Corte ha fatto riferimento ai crediti aventi ad oggetto il recupero di indebiti e alla posizione del coobbligato in via solidale col debitore principale - nella specie, quale fideiussore - che non abbia aderito alla definizione agevolata.

Un'analoga questione è già stata sollevata dalla Sezione tributaria, con l'ordinanza n. 5830/2025, ma la Terza sezione civile ha deciso di ampliare i quesiti, chiedendo una delucidazione sulle conseguenze processuali della rottamazione anche per i crediti non tributari.

La Corte rimettente, in altri termini, ha chiesto alle Sezioni Unite di precisare se le conclusioni future, relative agli effetti della rottamazione, debbano valere anche per i crediti di natura non tributaria, come nel caso di debiti per risarcimenti o restituzioni, che non rientrano nel campo tributario.

L'estensione è cruciale per stabilire se la rottamazione possa essere applicata a una vasta gamma di crediti, non limitata solo ai tributi.

Un altro dubbio sollevato riguarda la posizione dei coobbligati solidali, ovvero coloro che sono responsabili insieme al debitore principale per il pagamento di un debito.

La Sezione tributaria, infatti, ha ritenuto che il perfezionamento della rottamazione da parte di uno dei debitori solidali avesse effetti estintivi anche nei confronti degli altri coobbligati, con la conseguente estinzione dei procedimenti giudiziali.

La Terza sezione civile, quindi, ha riproposto il quesito alle Sezioni Unite, chiedendo una precisazione, poiché una simile interpretazione potrebbe influire sull’intero sistema di responsabilità dei coobbligati.

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