Rottamazione-ter. E’ tempo di pagare la prima rata

Pubblicato il 25 luglio 2019

Ancora pochi giorni per effettuare il pagamento della prima rata o dell’intero importo della “rottamazione-ter” delle cartelle. Richiama l’attenzione sulla scadenza del 31 luglio prossimo il comunicato stampa del 24 luglio 2019 dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Rottamazione-ter. Prima rata al 31 luglio

Ad essere tenuti all’adempimento sono i contribuenti che entro il 30 aprile 2019 hanno aderito alla definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 119/2018. A costoro l’AeR ha inviato una lettera riguardante la comunicazione delle somme dovute, cioè il dettaglio degli importi da pagare e i bollettini delle rate.

Il termine, deve precisarsi, è perentorio: il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, oltre la tolleranza di cinque giorni prevista per legge, determina la decadenza dalla definizione agevolata e non si potrà più accedere alla rottamazione. Di conseguenza saranno messe in campo, da parte del riscossore, tutte le azioni per il recupero del debito.

Si ricorda che i termini della nuova rottamazione e del saldo e stralcio, inizialmente fissati al 30 aprire 2019, sono stati spostati, dal Dl. 34/2019, al 31 luglio prossimo.

Come previsto dal Dl 34/2019, cartelle o avvisi già ammessi al pagamento agevolato, con scadenza della prima o unica rata entro il 31 luglio 2019, non possono essere nuovamente inseriti in una dichiarazione di adesione perché l’istanza non sarà accolta. Quindi, ai fini della richiesta di rottamazione-ter presentata entro il 30 aprile, occorre effettuare il pagamento delle rate del piano, compresa la prima rata, per non perdere i benefici della definizione agevolata.

Per chi ha scelto il pagamento rateale, il debito viene suddiviso in un massimo di 18 rate che, dopo quella di luglio, hanno scadenza: novembre 2019; febbraio, maggio, luglio e novembre di ogni anno a partire dal 2020.

Rottamazione-ter. Modalità di pagamento

Il pagamento può essere eseguito:

Il comunicato stampa AeR rammenta che è disponibile il servizio “ContiTu” che dà la possibilità di pagare online soltanto alcuni degli avvisi o cartelle contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute".

Cassazione: sospensione della causa solo per atti impositivi

In tema di rottamazione-ter, la Corte di cassazione ha emesso l’ordinanza n. 20071 del 24 luglio 2019 nella quale viene stabilito che non può essere sospeso il giudizio avente ad oggetto una cartella di pagamento riportante l’iscrizione a ruolo di somme derivanti da una sentenza della Ctr.

Infatti, secondo l’articolo 6, DL 119/2018, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”.

Quindi la sospensione opera soltanto con riferimento alle controversie che abbiano ad oggetto atti impositivi ma non controversie aventi ad oggetto una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo di somme risultanti da una sentenza della Ctr.

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