Rspp, sanzioni a doppia via

Pubblicato il 26 gennaio 2007

Il ministero del Lavoro, con la nota n. 843 di ieri, rispondendo all’interpello n. 6 del 2007, chiarisce che la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è sanzionabile sia dalla Direzione provinciale del Lavoro che dalla Asl. La comunicazione Rspp è obbligatoria ai sensi dell’articolo 8, comma 11, del Dlgs n. 626/94, Testo unico sulla sicurezza, e deve essere effettuata presso gli organi competenti, individuati nell’Ispettorato del Lavoro e nelle Unità sanitarie locali territoriali.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Pensionati all'estero: attestazioni di esistenza in vita entro il 18 luglio

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy