Ruralità con autocertificazione

Pubblicato il 16 giugno 2007

L’Agenzia del Territorio, con la circolare n. 7 di venerdì, riassume e analizza tutte le caratteristiche oggettive e soggettive che i fabbricati asserviti ai fondi agricoli  devono possedere per acquisire o mantenere la ruralità. Non è stata introdotta alcuna nuova disposizione, ma è interessante il suggerimento dato al contribuente possessore: si può attestare la ruralità dei fabbricati anche con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in base all’articolo 47 legge 445/2000. In primo luogo, la circolare separa gli immobili abitativi da quelli strumentali all’attività agricola. Gli immobili strumentali asserviti ai fondi, dovranno essere censiti nella categoria D/10 e utilizzati per funzioni produttive e tra le attività connesse rientra quella di agriturismo. Vengono poi indicate le procedure per l’individuazione dei fabbricati che hanno perduto i requisiti. Una volta individuate le costruzioni da accatastare, l’elenco dei fabbricati e dei loro possessori saranno inseriti in appositi elenchi comunali e pubblicati sulla “Gazzetta Ufficiale”. La pubblicazione avrà valore di invito all’accatastamento, che dovrà avvenire entro 90 giorni; in caso di inadempimento, sarà l’Agenzia ad accatastarli, con spese e sanzioni a carico degli obbligati. L’obbligo di accatastamento volontario va assolto, invece, entro il 30 giugno prossimo.

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