Alimentari pmi Confapi. Rinnovo
Pubblicato il 18 giugno 2025
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Con verbale di accordo 28 maggio 2025 e verbale di rettifica 6 giugno 2025 Unionalimentari Confapi e Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil hanno rinnovato il Ccnl per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare. L'accordo ha validità dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2028 (Vai al testo del verbale di accordo del 28/5/2025; Vai al testo del verbale di rettifica del 6/6/2025).
Campo di applicazione
Le Parti hanno esteso il campo di applicazione del contratto alle imprese che operano nel settore della IV e V gamma.
Minimi tabellari
Con l'accordo vengono stabiliti aumenti con decorrenza giugno 2025, gennaio 2026, aprile 2027 e gennaio 2028.
Le tabelle retributive sono consultabili in "raccoltaCCNL".
Elemento di garanzia retributiva (E.G.R.)
Dal 1° gennaio 2027 gli importi dell'elemento di garanzia retributiva sono i seguenti:
Alimentari industria
Livello | Importi dall'1/1/2027 |
Quadri | 58,76 |
1 | 58,76 |
2 | 51,09 |
3 | 42,14 |
4 | 37,04 |
5 | 33,22 |
6 | 30,66 |
7 | 28,10 |
8 | 25,55 |
Panificazione industriale
Livello | Importi dall'1/1/2027 |
1 | 38,01 |
2 | 34,98 |
3A | 32,22 |
3B | 29,84 |
4 | 25,28 |
5 | 22,51 |
6 | 19,01 |
Previdenza complementare
Dal 1° gennaio 2027 la contribuzione a carico dell'azienda viene elevata all'1,50%, da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del t.f.r..
Permessi
- Elevati a 4 giorni complessivi all'anno i permessi retribuiti riconnosciuti in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente sepparato, o di un parente entro il 2° grado, anche non convivente o di un soggetto componente la famiglia anagrafica.
- Per l'inserimento all'asilo nido/scuole dell'infanzia del figlio di età fino a 4 anni, vengono riconosciuti permessi retribuiti fino ad un massimo di 8 ore frazionabili in gruppi di minimo 2 ore.
- Per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i 3 e i 12 anni è riconosciuto, ai genitori alternativamente, il diritto di astenersi dal lavoro nel limite di 10 giorni lavorativi all'anno, di cui uno retribuito e i restanti non retribuiti. I permessi sono fruibili anche in modo frazionato a gruppi minimi di 4 ore giornaliere.
- Elevate a 3 mezze giornate i permessi retribuiti annui (per un totale di 12 ore annue), non frazionabili, per assistere i genitori anziani di età pari o superiore a 75 anni in caso di ricovero e/o dimissioni, day hospital e visite mediche specialistiche.
Riduzione dell'orario di lavoro
Il monte ore annuo di riduzione dell'orraio di lavoro è così definito:
- 80 ore dal 1° gennaio 2028 per i lavoratori giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6;
- 96 ore dal 1° gennaio 2027 per turnisti 3x6 (18 turni) con riposo a scorrimento;
- 84 ore dal 1° gennaio 2028 per turnisti 3x5 (15 turni) e 104 ore dal 1° gennaio 2027 per turnisti 3x6 (18 turni) con riposo compensativo.
- 100 ore dal 1° gennaio 2027 per turnisti 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento;
- 108 ore dal 1° gennaio 2028 per turnisti 3x7 (21 turni) con riposo a scorrimento.
Orario di lavoro
La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a:
- 6 mesi per le aziende fino a 100 dipendenti;
- 4 mesi per le aziende con più di 100 dipendenti.
Malattia
Per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 68/99, il periodo di conservazione del posto è aumentato di 90 giorni. Durante tale ulteriore periodo di conservazione del posto non decorrerà la retribuzione e l'anzianità in riferimento ad ogni istituto.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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