Sì al diniego del rimborso se il contribuente ha altre pendenze

Pubblicato il 19 marzo 2015 Con sentenza n. 5349 depositata il 18 marzo 2015, la Corte di cassazione, sezione tributaria civile, ha respinto il ricorso di una società contribuente, avverso la pronuncia con cui la CTR aveva confermato il fermo amministrativo disposto dall’Amministrazione Finanziaria, per la somma residua di un credito Iva, richiesto a rimborso dalla società medesima.

Lamentava la ricorrente, come il provvedimento di fermo amministrativo, fosse stato irrogato in assenza di sufficienti elementi comprovanti le supposte ragioni creditorie dell’Amministrazione.

Ha affermato in proposito la Cassazione – respingendo detta censura –come sia, nel caso di specie, pienamente legittimo il diniego di rimborso Iva da parte dell’Amministrazione, in dipendenza dell’adozione di un fermo amministrativo della somma pretesa in restituzione, in ragione della pendenza di controversie tra le parti su rettifiche relative ad altre annualità d’imposta.

E nel caso di specie infatti – ha precisato ancora la Corte - risulta esattamente compiuta la puntuale individuazione delle ragioni creditorie da parte dell’Amministrazione, sia nella irregolarità dei rapporti tra la società ricorrente ed i suoi clienti (oggetto di specifici approfondimenti), sia nel mancato pagamento, da parte di questa, delle rate del condono fiscale, quale circostanza accertata in via incidentale nel presente giudizio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Volontariato e formazione: novità dal ministero del lavoro

27/10/2025

Modello 770 e CU 2025 redditi esenti: scadenza 31 ottobre e istruzioni operative

27/10/2025

Dividendi, IVA e marchi: cosa cambia con la LdB 2026

27/10/2025

Magistrati ordinari: nuovo bando di concorso per 450 posti

27/10/2025

Riduzione contributiva nel settore edile per il 2025 confermata all’11,50%

27/10/2025

CNDCEC, presentata la terza guida operativa sull’intelligenza artificiale

27/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy