Sì alla critica al datore di lavoro se costruttiva e nel rispetto della verità oggettiva

Pubblicato il 15 febbraio 2013 La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 9631 del 12 dicembre 2012, annullando le sanzioni disciplinari che un’azienda aveva applicato nei confronti di un proprio dipendente giornalista, accusato di aver denigrato l’operato aziendale anche in violazione della normativa interna, ribalta la decisione di primo grado e riconosce il diritto di critica di un lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro.

Per i giudici romani le sanzioni disciplinari sono da annullare per due motivi.

In primo luogo, al lavoratore non era stato comunicato preventivamente il comportamento da tenere in relazione alle comunicazioni con la stampa. Il lavoratore non ha sovvertito quello che i giudici chiamano “minimo etico” e non ha tenuto comportamenti illeciti tali da dover essere punito penalmente.

In secondo luogo, le sanzioni disciplinari sono da ritenere ugualmente infondate, perché in caso contrario – secondo la Corte - si sarebbe incorsi in una indebita restrizione di diritti costituzionalmente garantiti. Non può, infatti, essere negato il diritto del lavoratore di criticare il datore di lavoro, se il tutto avviene nel rispetto di alcune condizioni. Dunque, se non si trascende nel dolo o nella colpa grave, e viene preservato il rispetto della verità oggettiva, la critica può essere fatta. Questa può essere anche dura, a condizione che non si limiti al disprezzo e all’attribuzione all’impresa o al suo management di qualità disonorevoli. Se tali limiti non vengono superati, le sanzioni disciplinari sono annullabili.
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