Sì all’agevolazione fiscale se il ritardo del certificato è imputabile a “cause burocratiche”

Pubblicato il 06 aprile 2013 Non può ricadere sul cittadino il ritardo del rilascio di un certificato da parte di un ufficio della Pa e, dunque, non può essere revocata l’agevolazione fiscale solo perché per colpa non direttamente addossabile al contribuente non sono stati rispettati i tempi tecnici necessari per produrre tutta la certificazione necessaria prevista dalla domanda.

In altri termini, il contribuente ha diritto lo stesso al beneficio fiscale se ha fatto tutto ciò che era di sua competenza per richiedere l’agevolazione, mentre deve essere annullato l’atto di revoca del beneficio emesso dall’Ufficio del Fisco.

La precisazione giunge dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8052 depositata in data 3 aprile 2013.

Dopo tre gradi di giudizio, che hanno portato avanti la querelle tra Fisco e contribuente per circa 30 anni, il contribuente, nel ricorrere in Cassazione, ha sostenuto che i Giudici della Commissione tributaria centrale, considerando irrilevanti i motivi del ritardo nel rilascio del certificato “pur se dovuto a cause burocratiche” e addebitandogli il mancato assolvimento all'onere di accelerarne il rilascio, sono incorsi in violazioni di legge e in vizio di motivazione.

La Suprema Corte, accogliendo tali motivazioni, richiama quanto già espressamente previsto in precedenti pronunce, in cui era stato ribadito che “in tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina (...) ove il contribuente non adempia l'obbligo di produrre all'ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale, non perde il diritto ai benefici qualora provi che il superamento del termine è stato dovuto a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione, pur dovendo anche dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile”.
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