Sì alle misure alternative per il terrorista che non ha compiuto atti di violenza

Pubblicato il 13 dicembre 2011 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 45945 del 12 dicembre 2011, ha annullato, con rinvio, l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Torino aveva dichiarato inammissibili, nei confronti di un detenuto condannato per associazione a scopo di terrorismo, le misure di sicurezza alternative al carcere – affidamento in prova e semilibertà – sulla base dell'assunto secondo cui il titolo del reato di specie risultava ostativo ex articolo 4 bis dell'Ordinamento penitenziario alla concessione delle misure alternative.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, l’articolo citato escludeva le misure alternative solo per i detenuti internati per i delitti commessi a scopo di “terrorismo anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza”.

Nella specie, per contro, il detenuto non aveva mai compiuto atti di violenza e per questo motivo non poteva essere escluso dalla possibilità di usufruire della messa in prova o della semilibertà se all’affiliazione.
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