Sì alle retribuzioni convenzionali per i lavoratori esteri che risultano qualificati in Italia

Pubblicato il 27 giugno 2011 I lavoratori dipendenti temporaneamente impiegati all’estero continuano ad essere monitorati dal Fisco italiano ma se risultano qualificati fiscalmente residenti in Italia durante il periodo di svolgimento dell’attività all’estero. Nel caso in cui si tratti di lavoratori fiscalmente non residenti, invece, il Fisco italiano non ha più competenza, dato che vengono a mancare le condizioni per assoggettare ad Irpef il reddito ottenuto dal lavoro dipendente svolto all’estero.

Per l’applicazione dei diversi regimi di tassazione contemplati dal Tuir al reddito dei lavoratori all’estero, è necessario il rispetto di alcune condizioni. Nello specifico, l’articolo 51 del Tuir (“Determinazione del reddito di lavoro dipendente”), al comma 8-bis dispone testualmente che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

In questi casi, quindi, per quantificare il reddito imponibile non si tiene conto delle retribuzioni effettivamente corrisposte, né di eventuali benefit riconosciuti, in quanto tutto è ricompreso forfetariamente nella retribuzione convenzionale. Le retribuzioni convenzionali rappresentano degli imponibili forfettari che assorbono ogni tipo di compenso aggiuntivo erogato al dipendente a seguito del suo trasferimento all’estero. Così, l’imposizione personale sui redditi in Italia avviene prendendo come riferimento la citata retribuzione convenzionale, indipendentemente dalla somma effettivamente erogata.

La normativa si rivolge, come detto, a quei lavoratori che continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia e non trova applicazione se il contribuente presta la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusivamente nel Paese estero. In questo caso, la normativa della convenzione prevale sulle disposizioni fiscali nazionali.

Per essere operativa, la retribuzione convenzionale richiede la stipula di uno specifico contratto che preveda l'esecuzione della prestazione in via esclusiva all'estero e il collocamento del dipendente in uno speciale ruolo estero. Il requisito dell'esclusività è soddisfatto quando la prestazione di lavoro all'estero costituisce l'unica attività affidata al dipendente e non è quindi accessoria o strumentale rispetto allo svolgimento di mansioni in Italia (ad esempio, per compiere trasferte o missioni presso clienti stranieri, fiere o società collegate all'estero).
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