Sabatini bis, sfilza di risposte dal Mise

Pubblicato il 04 marzo 2014 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibili online le risposte alle domande frequenti relative alla nuova Sabatini o Sabatini-bis (consulta l'articolo "Incentivi Pmi, domande dal 31 marzo"). Le Faq, per ora aggiornate al 3 marzo 2014, saranno incrementate man mano che perverranno domande in merito all’agevolazione.

Tra i chiarimenti:

- se la ditta non possiede la firma digitale può dare procura speciale a un soggetto terzo, per la sottoscrizione con firma digitale della domanda di agevolazione, che trasmetterà attraverso la propria Pec (l’impresa è tenuta comunque a indicare nel modulo di domanda la propria Pec, come risultante dal Registro delle imprese per ricevere le comunicazioni da parte del Ministero);

- possono beneficiare delle agevolazioni le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media che alla data di presentazione della domanda hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca;

- possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, che non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e che non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER (Art. 3 DM 27 novembre 2013);

- sono esclusi dal beneficio i settori dell’industria carboniera, delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007), della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, delle attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del regolamento GBER;

- per chi opera nel settore trasporti è dovuto il rispetto dei limiti e delle condizioni relative alle spese ammissibili stabiliti nel regolamento comunitario applicabile per settore (regolamento GBER).

Tra le spese ammissibili: l'acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa se rientra nel concetto di "impianti", come chiarito nelle varie risoluzioni dell’agenzia delle Entrate, e il rinnovo del sistema hardware/software delle imprese operanti nel settore terziario.

In merito alla procedura, nelle risposte si ricorda che le imprese interessate potranno presentare le istanze esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (Pec) agli indirizzi Pec delle banche/intermediari finanziari, aderenti alla convenzione del 14 febbraio 2014 tra Mise, Ani e Cdp, a partire dalle 9 del 31 marzo 2014.

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