Sacconi-Brunetta, indicazioni ufficiali sulle attestazioni di malattia

Pubblicato il 19 marzo 2011 Il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero del Welfare hanno diramato una circolare congiunta – la n. 4 del 18 marzo 2011 – con cui si chiariscono i benefici che riguardano i lavoratori dipendenti, in merito alle nuove disposizioni circa la trasmissione telematica delle attestazioni di malattia.

In primis, si ricorda che non è più compito del lavoratore malato recarsi all’ufficio postale per trasmettere il certificato di malattia al proprio datore di lavoro entro due giorni dall’inizio della stessa. Il compito è passato al medico curante, che tramite web, trasmette l’attestazione di malattia; a meno che quest’ultimo non sia impossibilitato alla trasmissione telematica, allora il lavoratore procederà con la “modalità tradizionale”.

Le attestazioni di malattia sono messe a disposizione del lavoratore direttamente dall’Ente previdenziale sul sito internet www.internet.it.. Così, digitando il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato medico si avrà immediatamente l’attestazione corrispondente che potrà essere inviata. Inoltre, il servizio funge anche da archivio. Tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, infatti, potranno richiedere la visualizzazione ed eventualmente anche la stampa delle proprie attestazioni di malattia e, inoltre, richiederne l’invio alla propria casella Pec.

Analogamente, anche i datori di lavoro pubblici e privati potranno reperire le attestazioni di malattia direttamente dal sito dell’Inps. Tuttavia, i datori di lavoro privati – solo per i prossimi tre mesi – potranno richiedere al proprio dipendente di fornire una copia cartacea dell’attestazione di malattia.
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