Saldo negativo: accertamento induttivo ok

Pubblicato il 24 novembre 2009
Con sentenza depositata il 20 novembre scorso, la n. 24509, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una società a cui era stato notificato un atto impositivo Irpef ed Ilor basato su un accertamento induttivo eseguito dopo una verifica da cui era emerso un saldo negativo di cassa.

Mentre in primo grado le istanze della contribuente erano state accolte, in secondo grado, la Commissione tributaria regionale aveva ribaltato la decisione e ritenuto valido l'accertamento induttivo. Da qui il ricorso in Cassazione, nel quale la società contestava che le presunzioni del fisco non fossero sufficienti per legittimare un accertamento induttivo; la ricorrente sosteneva, inoltre, la legittimità della deduzione dalla stessa operata con riferimento ai costi per gli spostamenti dei dipendenti.

I giudici di Cassazione hanno quindi confermato la precedente pronuncia sottolineando come, in materia di accertamento induttivo del reddito di impresa ai fini Irpeg e Ilor “la sussistenza del saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo”.

La Corte ha poi sottolineato che, nel caso di specie, i costi sostenuti dalla società per gli spostamenti dei dipendenti non potevano essere dedotti in quanto i chilometri percorsi non erano stati registrati.
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