Sale and lease back: all'abuso del diritto serve l'elemento oggettivo

Pubblicato il 06 dicembre 2014 Con la sentenza n. 25758 del 5 dicembre 2014, la Cassazione chiarisce che l'abuso del diritto non può prevalere a tutti i costi sul principio della libertà economica delle imprese.

Ribadito il principio della libertà economica

Al Fisco non basta la sola ipotesi di un vantaggio fiscale per incolpare l'azienda di elusione fiscale.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittima la sottoscrizione da parte della società di un contratto di sale and lease back, con maxi rata iniziale, per fruire della deduzione accelerata al fine di incrementare la liquidità.

Si tratta della cessione di un immobile a una società di leasing e della contestuale retrocessione dello stesso con leasing finanziario, con esborso di una consistente rata iniziale.

La motivazione è insufficiente, manca l'indicazione dell'operazione alternativa e lo scopo

Nella sentenza è spiegato che all'elemento soggettivo, la mera intenzione del soggetto di conseguire un risparmio d'imposta - attraverso la deduzione dei canoni, che si realizza in meno tempo rispetto agli ammortamenti - l'Ufficio deve aggiungere, come motivazione della contestazione, l'elemento oggettivo della condotta negoziale (deve trovare necessario riscontro lo scopo del risparmio fiscale con elementi circostanziali).

Il fatto che dalla documentazione prodotta risulti che la società non necessiti di maggior liquidità essendo solida, non impedisce di per sé di attingere al credito per procurarsi maggior liquidità, ad esempio per fare investimenti. L'intromissione del Fisco ha senso se le operazioni evidenzino caratteri di antieconomicità e irrazionalità.
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