Sale da gioco, il Sindaco può ridurre l’orario d’apertura

Pubblicato il 01 dicembre 2017

Il Sindaco può legittimamente ridurre, con proprio provvedimento, gli orari di apertura delle sale giochi autorizzate in base al Testo unico Leggi di pubblica sicurezza.

Lo ha chiarito il Tar per la Lombardia, Sezione prima, respingendo il ricorso di una società che gestisce una sala da gioco ove si trovano apparecchi di divertimento e intrattenimento ex art. 110, comma 6 R.d. n. 773/1931 c.d. Tulps. La società, in particolare, impugnava il provvedimento con cui il Comune ne aveva limitato l’orario di apertura.

Tutela della salute, prevale sul diritto di iniziativa economica

Diversamente da quanto sostiene il ricorrente – secondo il Tribunale amministrativo - il diritto di iniziativa economica dei gestori delle sale gioco non è sistematicamente prevalente sulla tutela della salute degli utenti, che è al contrario riconosciuta e salvaguardata da fonti di rango primario. Diritto di iniziativa economica e tutela della salute, sono entrambi valori di rango costituzionale, suscettibili, dunque, di bilanciamento.

Comunità ad alto rischio di dipendenza dal gioco

Nel caso di specie, la salute pubblica sembra aver avuto la prevalenza, stante le indagini eseguite dalla Asl e dal Sert di competenza, da cui sono emersi dati preoccupanti (con specifico riferimento alla realtà di quel Comune), circa un aumento esponenziale di utenti affetti da sindrome di Gap (gioco d’azzardo patologico). Ciò che dimostra una propensione al gioco d’azzardo senz’altro maggiore nella comunità territoriale interessata. Oltretutto – proseguono i giudici amministrativi – nella specie, il contemperamento tra opposti interessi (con prevalenza alla tutela della salute pubblica) ha tra l’altro avuto luogo nel rispetto del principio di proporzionalità, ossia, consentendo all’operatore economico di proseguire la propria attività, sebbene con riduzione dell’orario di apertura.

Respinta infine l’ulteriore censura del ricorrente, per cui sarebbe stato di competenza del legislatore ordinario, il riordino della normativa in materia di sale da gioco, con conseguente incompetenza dei Comuni di intervenire in materia.

Legittima l’ordinanza del Sindaco, a salvaguardia della salute dei cittadini

Non così per il Tar – chiarisce, con sentenza n. 2180 del 16 novembre 2017– in quanto il potere esercitato dal Sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco, non va ad interferire con quello degli organi statali preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza, atteso che la competenza di questi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale.

Dunque, nel caso de quo, il Sindaco, esercitando i poteri di cui all’art. 50 D.Lgs. n. 267/2000, ha legittimamente adottato un’ordinanza finalizzata alla tutela della salute dei suoi cittadini ed, in particolare, a scongiurare il rischio di dipendenza dal gioco.

 

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