Salvaguardati. Istruzioni operative

Pubblicato il 07 marzo 2014 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 14954 del 5.3.2014, ha fornito istruzioni operative alle proprie sedi periferiche in merito alla procedura di salvaguardia prevista dagli artt. 11 e 11bis del D.L. n. 102/2013, convertito dalla Legge n. 124/2013.

In particolare la nota operativa specifica che rientrano nell’ambito delle ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all’art. 11 del citato Decreto Legge:

il licenziamento intimato al termine di una procedura di mobilità per il quale il lavoratore, regolarmente iscritto nella relativa lista, abbia sottoscritto una conciliazione individuale avente ad oggetto la rinuncia all’impugnazione del licenziamento, ferma restando, in ogni caso, l’esclusione da tale fattispecie dei lavoratori che risultino fruitori dell'indennità di mobilità, poiché rientranti in altra categoria di salvaguardati;

• le ipotesi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo determinato, verificatesi prima della scadenza del contratto.

Non rientrano, invece, per contro, i lavoratori che abbiano sottoscritto accordi ai sensi degli artt. 410 e ss. del c.p.c., attesa l'intenzione del legislatore di mantenere separate le due categorie di salvaguardati e più precisamente:

• i cessati in virtù di accordi collettivi e individuali;

• coloro che risultino interessati da una risoluzione unilaterale.

Per quanto concerne invece la corretta interpretazione dell'art. 11bis, D.L. n. 102/2013, la nota ministeriale evidenzia che la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali ed assistenziali, opportunamente coinvolta si è pronunciata sulle seguenti criticità:

1. per la possibile applicazione della salvaguardia a coloro che, benché autorizzati precedentemente, non hanno fruito, nel corso del 2011, dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge n. 104/92. Per tale situazione, la Direzione ha ritenuto opportuno segnalare la problematica all’Ufficio Legislativo affinché esprima il proprio parere circa la possibilità di un'interpretazione della norma diversa da quella letterale;

2. per la possibilità di concedere la salvaguardia in esame anche ai lavoratori stessi portatori di handicap in situazione di gravità - categoria individuata dal comma 6 del medesimo art. 33, Legge n. 104/1992. A tal proposito per la citata Direzione non sussistono motivi ostativi alla concessione del benefico a colui che ha usufruito dei permessi in questione, a prescindere che si tratti di un lavoratore che assiste un disabile o che sia esso stesso portatore di handicap.
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