Salvaguardia, è agosto 2013 il termine di decorrenza della pensione

Pubblicato il 14 gennaio 2014 L'Inps, con il messaggio n. 522 del 10 gennaio 2014 (documento commentato dalla carta stampata, ma non disponibile ufficialmente), fornisce le prime istruzioni operative in materia di salvaguardia alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro con la circolare n. 44 del 12 novembre 2013, viste le nuove misure di salvaguardia pensionistica recate dal decreto legge n. 102/2013 (convertito in legge n. 124/2013) e dal decreto legge n. 101/2013 (convertito in legge n. 125/2013).

L'Istituto specifica che gli interessati alla salvaguardia il cui rapporto di lavoro si è risolto tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 non devono aver maturato il diritto al trattamento pensionistico prima del 31 agosto 2013. Interessato è il contingente dei 6.500 salvaguardati, i quali hanno cessato l'attività lavorativa con risoluzione unilaterale e, qualora abbiano svolto attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, hanno conseguito un reddito annuo lordo non superiore a euro 7.500.

Nel confermare l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, che vede inclusi anche i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, si sottolinea che non è previsto un ampliamento del relativo contingente, che rimane quindi fermo a 950 posti.
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