Salve le notifiche in contumacia

Pubblicato il 15 maggio 2008 La Corte Costituzionale ha stabilito la compatibilità, con l’art. 111 Cost., del sistema che prevede che la notifica, nei confronti di un imputato in stato di libertà, di tutti gli atti del processo successivi al primo - compreso il decreto di citazione in giudizio - venga eseguita presso il difensore di fiducia introdotto nel 2005 (sent. n. 136/08).

Secondo la Corte, infatti, detta disposizione nasce dalla necessità di bilanciare il diritto di difesa degli imputati e la velocità del processo penale, semplificando le modalità di notifica degli atti processuali, purché la prima sia effettuata nelle mani dell’imputato, secondo le vie ordinarie. Il rapporto tra avvocato di fiducia e cliente viene in tal modo valorizzato sotto l’aspetto della continua e costante informazione del primo nei confronti del secondo.

Sia l’avvocato che l’imputato possono rendere vana la disposizione introdotta nel 2005, il primo rifiutandosi di ricevere le notifiche al proprio cliente (in questo caso si seguirà la via ordinaria), il secondo può eleggere domicilio presso un soggetto terzo, in ogni fase del procedimento, che prevale sulla domiciliazione legale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pensione lavoratori precoci: c'è tempo fino al 31 marzo

19/03/2026

Compliance contributiva: arrivano gli ISAC

19/03/2026

Dirigenti Agenzie marittime. Rinnovo

19/03/2026

CCNL Olio e margarina Alimentari industria - Accordo del 26/2/2026

19/03/2026

Industria olearia e margariniera. Rol

19/03/2026

Aree di crisi industriale complessa: istruzioni per la mobilità in deroga 2026

19/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy