Salvi dalla stretta i tirocini avviati prima del 13 agosto

Pubblicato il 14 settembre 2011 Con la manovra di Ferragosto (Dl n. 138/2011) sono stati introdotti vincoli molto stringenti per l’uso dei tirocini.

Nella circolare del ministero del Lavoro, la n. 24/2011, si specifica subito che si tratta di limitazioni che si applicano solo ai tirocini “formativi e di orientamento”, cioè a quelli finalizzati ad agevolare le scelte professionali mediante una formazione in un ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Per tutte le altre tipologie di rapporti assimilabili ai tirocini (tirocini di reinserimento/inserimento, tirocini per categorie disagiate, tirocini curriculari), invece, non si applicano le nuove regole.

Anche con riferimento ai tirocini formativi e di orientamento è stata prevista una clausola di salvaguardia: le norme più stringenti non si applicano ai quei tirocini avviati o formalmente approvati prima del 13 agosto (data di entrata in vigore del decreto legge). Questi rapporti, infatti, potranno proseguire in base alla vecchia normativa, fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo. Ovviamente, ciò non vale per eventuali proroghe successive al 13 agosto, che saranno soggette ai nuovi vincoli di durata: massimo sei mesi entro un anno dal conseguimento del titolo.

Anche da punto di vista delle ispezioni, la circolare ministeriale detta disposizioni più ferree allo scopo di evitare possibili abusi dello strumento. Si legge che gli ispettori devono, in primo luogo, verificare la tipologia di tirocinio e, poi, valutarne la legittimità anche alla luce della normativa regionale vigente. In assenza di quest’ultima continueranno a valere la legge n. 196/1997 (pacchetto Treu) e il relativo regolamento di attuazione (dm n. 142/1998).
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