Salvo l’azionariato popolare

Pubblicato il 23 agosto 2008 Con il Dl 112/2008 (Legge 133/2008) è stata soppressa la lettera g-bis, del comma 2, dell’articolo 51 del Testo unico che prevedeva le agevolazioni fiscali a favore dei piani di stock option; mentre, rimane in vigore il regime dettato dalla lettera g), comma 1, dell’articolo 51 dello stesso Testo unico di favore per l’azionariato diffuso. Restano, dunque, escluse dal reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte a ciascun dipendente fino a concorrenza di un importo complessivamente non superiore a 2.065,83 euro per ciascun periodo d’imposta. Ma nell’articolo si avverte della questione che probabilmente si porrà di frequente ovvero se i piani di stock option offerti alla generalità dei dipendenti possano fruire comunque delle agevolazioni della lettera g) non potendo più fruire di quelle della lettera g-bis). È difficilmente inquadrabile, infatti, il piano azionario che sia rivolto alla generalità dei dipendenti e che abbia, nel contempo, la caratteristica di offrire ai dipendenti una facoltà di opzione.
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