Sanatoria d'ufficio per i debiti fino a 2.000 euro

Pubblicato il 28 dicembre 2012 Novità importanti per i debitori del Fisco dal comma 527 della Legge di stabilità – n. 228 del 24 dicembre 2012.

La norma prevede che, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa (dal 1° luglio 2013) saranno annullate d'ufficio tutte le cartelle esattoriali per importi fino a euro 2.000, derivanti da ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999. Annullamento d'ufficio significa che il contribuente non è tenuto alla presentazione di alcuna istanza.

Contribuiscono a comporre l'importo del debito, ossia i 2.000 euro, sia il capitale che gli interessi e le sanzioni; rimane escluso l'aggio del concessionario.

Poichè le somme soggette a sanatoria sono quelle iscritte a ruolo a qualsiasi titolo, se ne ricava che la cartella può riguardare ogni tipologia di pagamento (multe, contributi previdenziali, tributi locali, ecc.).

Fermo il fatto che il ruolo deve essere stato reso esecutivo al 31 dicembre 1999, è necessario, per avere lo sgravio, anche che la cartella di pagamento non sia stata pagata fino alla data del 30 giugno 2013; quindi, non opererà l'annullamento in questione se entro tale termine il concessionario riesce a recuperare il credito.

La legge n. 228/2012 non precisa nulla in merito alle cartelle esattoriali oggetto di impugnazione; questo porta a concludere che anche per i ruoli in contenzioso vige la procedura di annullamento automatico.

Ancora, con riferimento alle cartelle fino a 2.000 euro, la legge ha eliminato l'obbligo, a carico del concessionario, di inviare due avvisi bonari, dei quali il secondo non prima di sei mesi dal primo.

Rilevante anche la disposizione, valida dal 1° gennaio 2013, per la quale la riscossione per cartelle esattoriali di importo fino a 1.000 euro non può essere attivata prima che siano decorsi 120 giorni dall’invio per posta ordinaria di un avviso contenente il dettaglio del ruolo. In tale lasso di tempo, inoltre, ad Equitalia è inibito attivare azioni cautelari ed esecutive, oppure procedere all’iscrizione del fermo amministrativo dei veicoli.
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