Teste va reso edotto delle proprie garanzie difensive

Pubblicato il 19 aprile 2018

Le Sezioni Unite civili di Cassazione – sentenza n. 9557 del 18 aprile 2018 - hanno confermato la sanzione disciplinare della censura, irrogata nei confronti di un procuratore della Repubblica che, nell’interrogare un testimone, non lo aveva invitato a nominare un difensore di fiducia, nel rispetto dei principi del giusto processo, quando, nel corso della prova testimoniale, erano emersi indizi di reato a suo carico.

Sanzionato il Pm che non interrompe l’esame del teste se emergono indizi a suo carico

La Suprema corte ha, in particolare, ricordato come qualora una persona non sottoposta ad indagini renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico, spetti all'autorità procedente l’onere di interrompere l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti nonché invitando la stessa a nominare un difensore di fiducia.

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