Sanzione impari sui bonus messi in gara

Pubblicato il 08 febbraio 2009 L’analisi odierna verte sull’articolo 62 della Finanziaria 2003, che sancisce la decadenza del credito d’imposta a sostegno dell’economia nelle aree svantaggiate se le imprese che hanno conseguito il beneficio in modo automatico non abbiano inviato entro un termine perentorio alle Entrate una serie di dati. Già chiamata ad intervenire sulla questione di legittimità costituzionale dell’articolo in oggetto, la Corte costituzionale è nuovamente interpellata in merito dalla Ctp di Cagliari. In precedenza, la questione era stata sollevata con la motivazione della violazione del principio di irretroattività e di affidamento ed era stata dichiarata imammissibile; questa volta i giudici rimettenti osservano come viene creata una ingiustificata parità di trattamento tra chi ha ricevuto il contributo senza averne i requisiti e chi, in possesso dei requisiti, ha fruito del beneficio ma ha omesso la trasmissione dei dati (imposta successivamente al godimento): per entrambi la sanzione è la medesima, ossia la decadenza del beneficio, anche se il secondo ne aveva diritto.
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