Sanzioni disciplinari Cnf. Impugnabilità alle Sezioni Unite limitata

Pubblicato il 28 agosto 2017

Alle SS.UU. solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge

Le decisioni del Consiglio Nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 56 R.d.l. 1578/1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. Ne deriva che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna ed, in generale, la valutazione delle risultanze processuali, non possono essere oggetto di controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è conferito.

E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, respingendo il ricorso di un avvocato, sanzionato dal Coa – con condanna confermata dal Consiglio nazionale forense – alla sospensione dall’esercizio della professione, per aver omesso di versare al proprio assistito, che lo aveva citato in un giudizio di responsabilità professionale, la somma corrispostagli dall’assicurazione chiamata in garanzia.

Sindacato di legittimità limitato alla congruità e adeguatezza della motivazione

Non è consentito alle Sezioni Unite – affermano in proposito gli Ermellini – sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sull’adeguatezza, sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. Per cui nel caso di specie, si legge nella sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017, non può procedersi ad un diverso accertamento in fatto – come invece sollecitato dal ricorrente – rispetto a quello operato dal Cnf, oltretutto in maniera del tutto coerente ed esente dai lamentati vizi. In detta sede, difatti, si sono correttamente esaminati i fatti denunciati, ravvisandone la gravità e ritenendo conseguentemente la condotta ascrivibile tout court all’illecito disciplinare poi contestato.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Inpgi, le prossime scadenze da ricordare

23/06/2025

Accesso abusivo alle e-mail dei dipendenti: amministratore IT condannato

23/06/2025

Revoca dall'uso aziendale di non assorbire il superminimo: quando è legittima

23/06/2025

Il periodo di prova

23/06/2025

Dimissioni per fatti concludenti

23/06/2025

Dl Omnibus 2025: Sugar Tax rinviata e IVA ridotta per l’arte

23/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy