Al fine di attivare il potere del giudice di disapplicare le sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa è necessaria la tempestiva domanda del contribuente, non essendo questione rilevabile d’ufficio.
Con l’ordinanza n. 3466 del 17 febbraio 2026, la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – è intervenuta su una controversia avente ad oggetto la qualificazione fiscale di una manifestazione promozionale e le conseguenze in termini di detraibilità dell’IVA e applicazione delle sanzioni.
La pronuncia, oltre a confermare l’inquadramento delle operazioni a premio, affronta in modo espresso il tema della disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa, componendo un contrasto giurisprudenziale.
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all’IVA 2007. La società contribuente aveva promosso un’iniziativa commerciale consistente nell’offerta del prodotto meno caro in omaggio a fronte dell’acquisto di almeno tre prodotti, ciascuno di valore non superiore a euro 50.
La società aveva qualificato l’iniziativa come vendita promozionale con sconto in natura, ritenendo applicabile l’esclusione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 430/2001. L’Agenzia delle entrate aveva invece ricondotto la fattispecie nell’ambito delle operazioni a premio di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, con conseguente:
La Corte di cassazione ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale, escludendo la configurabilità di uno “sconto”. Secondo la Corte, l’operazione integra una cessione gratuita di un bene ulteriore, non una riduzione di prezzo determinabile. Le ipotesi di esclusione di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 430/2001, in quanto derogatorie, devono essere interpretate in senso restrittivo.
Di particolare rilievo è la parte della decisione dedicata alla richiesta di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
L’articolo 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 - si rammenta - attribuisce al giudice tributario il potere di dichiarare non applicabili le sanzioni quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
La disposizione si coordina con l’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, nonché con l’articolo 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, che ribadiscono il principio secondo cui le sanzioni non sono applicabili in presenza di obiettiva incertezza normativa.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità risultava divisa:
La Corte, con la pronuncia in esame, riafferma l’indirizzo maggioritario e supera espressamente l’orientamento contrario, enunciando il seguente principio di diritto:
La Corte precisa che l’obiettiva incertezza normativa ricorre quando la disciplina applicabile:
L’onere di allegare e dimostrare tali elementi grava sul contribuente. Il giudice non è tenuto a valutare d’ufficio la possibile sussistenza dell’esimente, né può essere censurato per omessa pronuncia se manca una specifica domanda.
La soluzione adottata viene ricondotta al rispetto del principio della domanda e del principio di parità delle parti nel processo, in coerenza con l’articolo 24 della Costituzione e con l’articolo 99 del codice di procedura civile.
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