Sanzioni fiscali operative anche senza previo invito al pagamento

Pubblicato il 26 settembre 2015

 Il contribuente è tenuto a pagare le sanzioni amministrative per violazione di norme tributare, anche se notificategli per la prima volta tramite cartella di pagamento, senza previa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo.

E' quanto affermato la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza n. 19052 depositata il 25 settembre 2015,in merito ad una controversia concernente la notifica, ad una società contribuente, di alcune cartelle di pagamento per tardivo versamento di imposte, con tanto di sanzioni ed interessi.

A fronte delle censure sollevate dalla contribuente, la Cassazione ha tuttavia affermato il principio per cui in caso di sanzioni amministrative per violazioni fiscali, l'omessa comunicazione dell'invito al pagamento prima dell'iscrizione a ruolo – come nel caso in esame - con la riduzione e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 2 D.Lgs 472/1997, non comporta la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, bensì una mera irregolarità, inidonea, di per sé, ad incidere sull'efficacia degli atti. Ciò, sia perché non si tratta di una condizione di validità, sia perché non è espressamente contemplata alcuna sanzione di nullità.

Il previo invito al pagamento, infatti, ha l'unica funzione di consentire al contribuente di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'omesso versamento, permettendogli, eventualmente, di estinguere la pretesa fiscale, con conseguente riduzione della sanzione una volta notificatagli la cartella. 

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