Sanzioni illegittime: l’INPS rimborsa su richiesta

Pubblicato il 04 dicembre 2015

La sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 36 bis, comma 7, lettera a), del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, Legge n. 248/2006, nella parte in cui stabilisce che “l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 3.000 euro, indipendentemente dalla durata dell’attività lavorativa accertata”.

Tuttavia, occorre tener presente che a seguito dell’intervento della Legge n. 183/2010, l’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del D.L. n. 223/2006, che aveva introdotto la soglia minima di 3.000 euro per ogni lavoratore, ha avuto vigenza tra il 12 agosto 2006 (giorno di entrata in vigore della Legge n. 248/2006) ed il 23 novembre 2010 (giorno antecedente all’entrata in vigore della Legge n. 183/2010).

Stante quanto sopra, con messaggio n. 7280 del 2 dicembre 2015, l’INPS ha comunicato che, per effetto della suddetta sentenza, anche per i periodi ricompresi tra il 12 agosto 2006 ed il 23 novembre 2010 non può essere applicato il disposto dell’art. 36 bis, c. 7, lett. a), del D.L. 223/2006 e non può essere richiesto il pagamento di sanzioni civili non inferiori ad euro 3.000 per ogni lavoratore.

Dovrà di conseguenza essere applicata la norma previgente che prevedeva per le situazioni in esame il pagamento di sanzioni civili pari al 30% annuo e comunque non superiori al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Pertanto, chiarisce l’Istituto, le richieste di pagamento delle Sedi ai datori debitori dovranno tenere presente tale modifica, salvo che si sia in presenza di rapporti giuridici già consolidati al 19 novembre 2014, data di pubblicazione della sentenza.

Rimborsi

Tuttavia, continua il messaggio, hanno diritto al rimborso i datori di lavoro che hanno provveduto al versamento di somme a titolo di sanzione calcolate secondo l’art. 36 bis, comma 7, lett. a), D.L. 223/2006, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella misura suddetta.

I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere un’istanza di rimborso, precisando gli importi indebitamente versati, attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”.

Le Sedi, verificata la sussistenza del diritto alla ripetizione, provvederanno al ricalcolo delle sanzioni dovute ed alla quantificazione delle somme da rimborsare tenendo presente che non potranno essere accolte richieste di rimborso di somme relative a rapporti giuridici già consolidati.

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