Sanzioni importanti per il lavoro nero, anche se occasionale

Pubblicato il 29 giugno 2013 Con la sentenza n. 16340 del 28 giugno 2013, la Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate contro il provvedimento con cui la Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto impositivo notificato ad un imprenditore edile in considerazione della sanzione di oltre 45mila euro a lui irrogata per presunto lavoro nero di un lavoratore, trovato nel cantiere dell'impresa durante un'ispezione.

Nel testo della sentenza impugnata – ha sottolineato la Corte - non era stato spiegato perché il rapporto di lavoro in oggetto fosse da considerare occasionale e non continuativo, né perché un rapporto di lavoro, sia pur occasionale e non continuativo, “non possa avere natura di rapporto di lavoro dipendente, e cioè di rapporto di lavoro caratterizzato dall'assoggettamento del lavoratore al potere ispettivo del datore di lavoro”.

Secondo la Suprema corte, in tale contesto, non potevano assumere alcuna rilevanza decisiva le circostanze dedotte dall'imprenditore relativamente all'iscrizione dell'operaio nell'albo delle imprese artigiane e alla breve durata del rapporto, di solo quattro giorni.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Agricoltura, dal bonus Zes unica allo stop al fotovoltaico

17/05/2024

Inerenza dei costi: da valutare la funzionalità alla produzione del reddito

17/05/2024

CCNL Alimentari cooperative - Flash

17/05/2024

Decreto Superbonus, ok alla fiducia in Senato. Tutte le novità

17/05/2024

Bonus ricerca e sviluppo: online Albo dei certificatori

17/05/2024

Transizione 4.0, istruzioni GSE per la compilazione dei moduli

17/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy