Sanzioni per frode: fuori il consulente che non ha vantaggi

Pubblicato il 11 settembre 2023

Tratta della responsabilità del professionista chiamato a concorrere con la società coinvolta nell’illecito di contabilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione il 7 settembre 2023 n. 26057.

Nei fatti, ad una commercialista, quale consulente contabile di una società, venivano applicate le sanzioni in concorso con una società, sua cliente, accusata di frode; in sede di accertamento, erano emerse fatture relative ad operazioni inesistenti. Avuto la meglio davanti alla Ct di 1° grado, la ricorrente era risultata soccombente davanti alla CTR. Da qui il ricorso in cassazione.

Sanzioni tributarie per illeciti: le regole

E’ necessario partire dell'art. 7, Dl n. 269 del 2003, in tema di violazioni tributarie, per il quale le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio della persona giuridica sono esclusivamente a carico della stessa, per verificare se è sempre esclusa l’esigibilità della sanzione in capo alla persona fisica.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7, DL 269/2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica, anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto, non trova spazio quando si è di fronte ad una società "cartiera". Dunque, in tale fattispecie, opera la regola per cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce anche la persona fisica che ha commesso l'illecito.

Il quadro relativo alle sanzioni amministrative, dunque, è il seguente:

Professionista: non sanzionabile se non ha interesse personale  

Si deroga – viene sostenuto nell’ordinanza 26507 del 7 settembre 2023 della Corte di cassazione - al principio di responsabilità personale dell'autore della violazione (nel caso trattato, la società) quando il professionista persona fisica che realizza la violazione ha agito nell'interesse e nel vantaggio della persona giuridica, ma non quando ha operato nel proprio esclusivo interesse.

In sede di accertamento, non essendo emerso che la commercialista abbia tratto un vantaggio economico personale dalla frode messa in atto con la società, mancano i presupposti per l’applicazione delle sanzioni anche alla professionista.
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