Sanzioni previdenziali tra nullità o annullabilità del licenziamento

Pubblicato il 04 novembre 2020

A seguito del ricorso proposto dalla società istante, avverso la pronuncia del giudice della Corte d'Appello di Palermo, sul pagamento delle sanzioni civili per il ritardo nel versamento dei contributi previdenziali a seguito di declaratoria di illegittimità di una lavoratrice in forza - per il periodo intercorso tra la data del licenziamento e quella di reintegrazione -, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini delle sanzioni previdenziali dovute è opportuno distinguere le fattispecie di nullità o annullabilità del licenziamento.

Invero, i Giudici di Piazza Cavour evidenziano che nelle ipotesi in cui ricorra la nullità o l'inefficacia del licenziamento intimato, oggetto di sentenza dichiarativa, il datore di lavoro è tenuto, oltreché a ricostituire la posizione contributiva del lavoratore ora per allora, a pagare le sanzioni civili per omissione ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a), Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Diversamente, nelle ipotesi di licenziamento illegittimo per carenza di giustificato motivo o giusta causa, oggetto di sentenza costitutiva, il datore di lavoro non sarà soggetto a tali sanzioni trovando applicazione la comune disciplina della mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie.

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