Multe con maggiorazione

Pubblicato il 21 ottobre 2016

Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale ai sensi dell’articolo 27 della Legge n. 689/1981, per il caso del ritardo nel pagamento della somma dovuta.

Conseguentemente, deve ritenersi legittima l’iscrizione a ruolo, o l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva.

E’ questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, Terza sezione civile, nel testo della sentenza n. 21259 del 20 ottobre 2016, e con cui i giudici di legittimità hanno aderito all’indirizzo interpretativo prevalente in materia, in contrasto con la diversa lettura resa sempre dalla Cassazione nella decisione n. 3701/07, su cui aveva fondato la sua pronuncia il tribunale.

Secondo la Suprema corte, sarebbero rilevabili “dati interpretativi di sistema” che inducono a ritenere il rinvio operato dall’articolo 206 del Codice della strada all’articolo 27 della legge citata, come riferito “alla norma nella sua interezza”.

Da una parte, infatti, viene evidenziata la mancata limitazione del rinvio ad uno o più dei diversi comma di cui all’articolo 27 si compone; dall’altra, viene posto in rilievo il testo dell’articolo 203 del Codice stradale che, mentre contiene una deroga espressa all’articolo 17, comma sesto, non altrettanto prevede rispetto all’articolo 27, comma sesto. Tutto ciò, senza contare la funzione attribuita da quest’ultima norma alla sanzione aggiuntiva di “assorbimento degli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti”.

Novità da Dl fiscale: cartelle su multe rottamabili

A fronte di questa "cattiva notizia" per gli automobilisti, si segnala una novità di loro sicuro maggior gradimento: anche le cartelle esattoriali relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada potranno essere oggetto di rottamazione in conseguenza delle nuove misure contenute nel Decreto legge fiscale di recente approvazione.

Questo, a fronte del solo pagamento dell’importo previsto dalla specifica violazione, senza necessità di ulteriori interessi e sanzioni.

Tuttavia, il beneficio potrà essere richiesto dai contribuenti solo se l’ente locale che ha emesso il ruolo abbia espressamente deliberato la sua adesione a questa procedura.

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