Scaduto il termine del versamento, per la riduzione delle sanzioni c'è il ravvedimento

Pubblicato il 25 agosto 2017

I titolari di reddito d’impresa e i lavoratori autonomi che non hanno versato entro il 21 agosto 2017, con la maggiorazione dello 0.4%, le imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi, da quelle in materia di Irap e da quelle in materia di Iva, sono soggetti all'azione sanzionatoria del Fisco.

Si ricorda che la scadenza era stata prorogata al 21 agosto 2017 con i Dpcm 20 luglio 2017 e 3 agosto 2017.

Sanzioni

Ex art. 13 del DLgs. 471/97:

E' possibile ottenere la riduzione delle sanzioni con il ravvedimento operoso.

L'opportunità del ravvedimento operoso entro i 90 giorni

Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

Si ricorda che:

Le fasce di riduzione a seconda della tempestività (Dlgs. 472/97), entro i novanta giorni si ha:

Ravvedimento oltre i 90 giorni

Il ravvedimento oltre il 90° giorno, può vedere la riduzione da 1/8 a 1/5 a seconda del ritardo ma sulla sanzione del 30%.

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Personale domestico - Verbale di riunione dell'11/2/2026

16/02/2026

CCNL Pubblici esercizi Fipe - Verbale di accordo del 10/2/2026

16/02/2026

Personale domestico. Trattamento economico

16/02/2026

Pubblici esercizi Fipe. Assistenza sanitaria

16/02/2026

Sicurezza sul lavoro: cosa prevede il piano integrato 2026

16/02/2026

Contributo assunzioni under 36 editoria 2025: requisiti, importo e domanda

16/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy