Scambi di beni intra-UE. Armonizzato il regime del “call-off stock” dal 2020

Pubblicato il 08 dicembre 2018

Sono stati pubblicati, nella “Gazzetta ufficiale dell'Unione europea” serie L n. 311 del 7 dicembre 2018:

Le nuove disposizioni, che avranno ricadute nell'effettuazione di contratti estimatori, conto vendita, consignment stock ecc., mirano a migliorare, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il regime Iva transitorio degli scambi intracomunitari, in attesa del passaggio al regime definitivo, che manterrà comunque il principio della tassazione nel paese di destinazione.

Il pacchetto di modifiche recate vertono sugli scambi di beni intra-UE, con:

Introdotto il Call-off stock

E' semplificato e armonizzato il regime applicabile, ai fini Iva, all’accordo di call-off stock, ora soggetto a regole diverse all’interno della UE: il soggetto trasferente deve aprire una posizione Iva nello Stato membro di destinazione per rilevare il corrispondente acquisto intraunionale.

Dal 2020 saranno uniformate le regole per le cessioni intracomunitarie ad effetto traslativo differito rispetto alla consegna dei beni: il nuovo articolo 17-bis, che la direttiva 2018/1910 inserisce nella direttiva Iva, stabilisce che il trasferimento di beni effettuato da un soggetto passivo verso un altro stato membro in regime di «call-off stock» non è assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso, per cui, in sostanza, avviene in sospensione d'imposta.

Il regime di call-off stock sussiste qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione di beni è identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione IVA attribuitogli da tale Stato membro sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni registra il loro trasferimento nel registro di cui all’articolo 243, paragrafo 3, e inserisce nell’elenco riepilogativo di cui all’articolo 262, paragrafo 2, l’identità del soggetto passivo che acquista i beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.

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