È legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che, mediante reiterate assenze per malattia ritenute simulate, determini un rendimento inferiore agli standard medi e violi gli obblighi di diligenza e correttezza.
La condotta, qualificata come microassenteismo colpevole e accertata in fatto, integra l’ipotesi di scarso rendimento prevista dall’art. 27 dell’Allegato A al R.D. n. 148/1931 nel settore autoferrotranvieri.
Con la sentenza n. 1161 del 20 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è tornata a pronunciarsi sul tema del recesso per scarso rendimento, con particolare riferimento al settore autoferrotranvieri, disciplinato dall’art. 27 dell’Allegato A al Regio Decreto n. 148/1931 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione).
La decisione chiarisce i presupposti oggettivi e soggettivi che devono sussistere affinché lo scarso rendimento possa legittimare l’esonero definitivo dal servizio, soprattutto quando la ridotta produttività sia collegata a episodi di assenza per malattia ritenuti simulati.
La controversia trae origine dall’impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato il 10 dicembre 2018 a una lavoratrice dipendente di una società di trasporto pubblico.
La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado resa nell’ambito del rito Fornero, aveva respinto l’impugnativa della lavoratrice, ritenendo legittimo il recesso datoriale.
Il provvedimento espulsivo era stato motivato dalla società con riferimento allo scarso rendimento imputabile a colpa, derivante da un fenomeno di microassenteismo per malattia.
In particolare, la Corte territoriale aveva accertato, anche mediante presunzioni, che numerosi episodi morbosi – di breve durata e frequentemente collocati in prossimità di riposi o ferie – fossero privi di reale fondamento clinico e, dunque, riconducibili a una simulazione della malattia.
Secondo i giudici di merito:
La fattispecie era stata ricondotta all’art. 27, lett. d), dell’Allegato A al R.D. richiamato, che disciplina, appunto, l’ipotesi di esonero per scarso rendimento.
La lavoratrice ha proposto ricorso articolato in tre motivi, denunciando:
La Suprema Corte ha richiamato un orientamento consolidato in materia di scarso rendimento nel settore autoferrotranvieri.
L’art. 27, lett. d), dell’Allegato A al R.D. - si legge nella decisione - configura una fattispecie autonoma di risoluzione del rapporto che presenta un duplice requisito:
Per la Suprema Corte, lo scarso rendimento deve tradursi in un inadempimento di non scarsa importanza, coerentemente con l’art. 1455 c.c., e che la valutazione deve essere effettuata in concreto.
È stato inoltre precisato che la fattispecie dello scarso rendimento è distinta dall’ipotesi di inidoneità o malattia non colpevole prevista dalla lettera b) del medesimo articolo. Le assenze per malattia non possono rilevare ai fini disciplinari se non caratterizzate da colpa del lavoratore.
Nel caso in esame, tuttavia, la Corte d’Appello aveva accertato che le assenze erano frutto di malattie simulate e, pertanto, colpevoli.
Tale accertamento di fatto, secondo la Cassazione, non è sindacabile in sede di legittimità.
La Corte di legittimità, ciò posto, ha rigettato integralmente il ricorso.
In particolare:
La lavoratrice è stata condannata al pagamento delle spese processuali e dell’ulteriore contributo unificato.
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