Scatta il fallimento dopo il no all'istanza

Pubblicato il 06 aprile 2009

Con la sentenza n. 6870 del 2009, la Corte di cassazione ha precisato che, nel caso in cui venga respinta l'istanza con cui l'impresa chiede di poter usufruire dell'amministrazione controllata, scatta il fallimento anche a prescindere dal fatto che il richiedente non conosca le conseguenza del rigetto; in presenza delle condizioni richieste, infatti, la dichiarazione di fallimento è un atto dovuto. I giudici di legittimità, in particolare, hanno accolto, con rinvio, il ricorso presentato dal fallimento di una società contro la decisione dei giudici di appello che avevano ritenuto violato il diritto di difesa di una società in quanto questa era stata dichiarata fallita subito dopo l'audizione del legale rappresentante convocato per illustrare l'istanza di ammissione all'amministrazione controllata. Secondo la Corte, in particolare, il decreto di convocazione lasciava intendere che la situazione finanziaria del debitore sarebbe stata valutata non solo ai fini dell'amministrazione controllata ma anche per l'eventuale dichiarazione di fallimento; chi svolge attività imprenditoriale, si legge nella sentenza, non può non conoscere gli elementari principi di questa attività senza contare, poi, che, nel caso di specie, il legale rappresentante era stato accompagnato all'audizione da un commercialista e da un avvocato.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rivalutazione TFR e imposta sostitutiva, indice ISTAT dicembre 2025: ecco come operare

29/01/2026

Dichiarazione Iva 2026: principali novità del modello

29/01/2026

Rivalutazione TFR: pubblicato il coefficiente di dicembre 2025. Cosa fare

29/01/2026

Nel Modello Iva 2026 novità e conferme

29/01/2026

Integrazione salariale e NASPI: ecco gli importi dal 1° gennaio

29/01/2026

Transizione 5.0: comunicazioni di completamento degli investimenti 2025 al GSE

29/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy