Scendono gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

Pubblicato il 11 maggio 2018

Dal 15 maggio 2018 chi versa in ritardo – decorsi 60 giorni dalla notifica - gli importi richiesti con le cartelle di pagamento pagherà gli interessi di mora al 3,01% su base annua.

Il decremento dal 3,50% al 3,01% nel provvedimento n. 95624 del 10 maggio 2018, a firma del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Gli interessi di mora sono calcolati in base all’effettivo ritardo, ex articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Radiotelevisione Aeranti Corallo - Stesura del 16/2/2026

04/03/2026

Bando ISI 2025: apertura e calendario delle scadenze

03/03/2026

Personale di volo: retribuzioni convenzionali valide ai fini IRPEF

03/03/2026

Agricoltura, l’INPS aggiorna le istruzioni su piccola colonia e compartecipazione

03/03/2026

Modello Redditi SP 2026: principali novità

03/03/2026

Disabilità e licenziamento discriminatorio: niente sconto sull’indennizzo

03/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy