Scioglimento convivenze di fatto senza esenzione fiscale

Pubblicato il 09 agosto 2017

L’esenzione fiscale ex Legge n. 74/1987, prevista per gli atti ed i documenti relativi ai procedimenti di separazione personale dei coniugi e di divorzio, si estende senz'altro alle unioni civili tra omosessuali - per il fatto che esse siano state parificate dalla Legge n. 76/2016 al matrimonio “ordinario” - ma non anche allo scioglimento delle convivenze di fatto, seppur registrate all'anagrafe e contrattualizzate con pattuizione stipulata dai conviventi.

E’ questo, in sintesi, quanto emerge dallo Studio n. 31 – 2017/T, con cui il Consiglio Nazionale del Notariato ha inteso fornire una guida operativa a tutti i Notai chiamati ad intervenire nella soluzione di crisi coniugali, nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto. Il tema per l’appunto affrontato è l’applicabilità o meno dell’art. 19 Legge n. 74/1978, secondo cui tutti gli atti inerenti al procedimento di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa; beneficio che si estende anche ai procedimenti volti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni divorzili.

Sì all'esenzione fiscale per gli atti di scioglimento delle unioni civili

Orbene, secondo il Consiglio del Notariato, è pacifico che la suindicata esenzione fiscale trovi applicazione anche a tutti gli atti relativi allo scioglimento delle unioni civili, sia quando il procedimento “si articoli in forme prettamente giurisdizionali”, sia laddove “si svolga secondo forme para-giurisdizionali, come appunto la negoziazione assistita”.

Scioglimento convivenze non regolamentato. Niente esenzione

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda lo scioglimento delle convivenze di fatto, che sono state anch'esse regolamentate dalla Legge n. 76/2016, ma non – a differenza delle unioni civili – per quanto riguarda le modalità di scioglimento. Sicché non esiste alcun procedimento né alcuna tutela giurisdizionale a cui i conviventi possano accedere per porre rimedio ad un’eventuale crisi del loro legame. Per questo motivo – si legge ancora nello Studio - estendere l'esenzione da ogni tributo agli atti con cui i conviventi regolamentano i propri rapporti patrimoniali, anche in vista di una eventuale chiusura del legame, “allo stato attuale non pare operazione concettualmente possibile, in assenza di un espresso intervento legislativo o almeno della prassi amministrativa in tal senso”.

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