Patrimonio alle Onlus a seguito di estinzione ETS?

Pubblicato il 09 maggio 2024

Con nota n. 6710 del 30 aprile 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali risponde alla richiesta di chiarimenti da parte del Sottogruppo Terzo settore della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e province autonome in merito alla possibilità di beneficiare della devoluzione di un Ente del Terzo Settore in caso di scioglimento e liquidazione degli enti del terzo settore (ETS).

Disciplina del Terzo Settore

L’art. 9 del Codice del Terzo Settore (CTS) prevede che, in caso di estinzione o scioglimento di un ente iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Alle ipotesi di estinzione o scioglimento è assimilata l’ipotesi di cui all’art. 50, comma 2 del CTS, dell’ente cancellato dal RUNTS, che continua ad operare ai sensi del codice civile.

La ratio della norma, ha chiarito il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, è il permanere del vincolo di destinazione del patrimonio stesso (o a seconda dei casi della quota incrementale costituitasi grazie alle agevolazioni fiscali e alle altre misure di vantaggio previste dalla normativa a favore degli ETS), anche successivamente all’estinzione dell’ente o perdita quella qualifica di ETS.

Le Onlus rientrano tra i beneficiari?                    

In particolare, la questione ruota attorno alla possibilità di includere, nel Terzo Settore, oltre agli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), anche i soggetti iscritti all'anagrafe delle ONLUS considerate ETS in via transitoria ai sensi dell’art. 101 del Codice del Terzo Settore (CTS).

Disciplina delle ONLUS e degli ETS

La disciplina delle ONLUS contenuta nel decreto legislativo. n. 460 del 4 dicembre 1997 presenta dei profili generali di carattere sostanziale comuni con la disciplina degli ETS di cui al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, quali:

Il Codice del Terzo Settore ha conferito natura civilistica alla qualifica di ETS, diversamente quella delle ONLUS è di carattere fiscale. Di conseguenza, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che tale distinzione è alla base della disciplina dell’obbligo devolutivo ai sensi dell’articolo 9 del Codice del Terzo settore, il quale è assistito da un regime tutorio di natura civilistica rafforzato dalla previsione della nullità degli atti di devoluzione del patrimonio residui compiuti in assenza o in difformità del parere obbligatorio dell’ufficio del RUNTS.

Per tale ragione, un ETS non può devolvere il proprio patrimonio residuo ad una ONLUS, poiché ciò metterebbe a rischio la tutela del patrimonio stesso.

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