Sciopero del magistrato onorario non sospende la prescrizione

Pubblicato il 26 aprile 2018

L'adesione, da parte del vice procuratore onorario, all'astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria, non sospende il decorso dei termini della prescrizione.

Difatti, il magistrato onorario appartiene all'Ordine giudiziario e la sua adesione agli scioperi proclamati dagli Organismi rappresentativi della categoria, non può certamente essere equiparata, quanto agli effetti sul computo della prescrizione, a quella degli avvocati, in quanto il difensore è un soggetto processuale cui spettano diritti e doveri diversi.

Del resto, l'adesione all'astensione dalle udienze da parte del vice procuratore onorario non ha mai l'effetto di paralizzare la celebrazione del processo, poiché il Procuratore della Repubblica è tenuto a porvi rimedio procedendo con la sostituzione del soggetto che eserciti le funzioni di Pubblico Ministero. E allora, anche sotto tale profilo sarebbe arbitraria l'applicazione della norma che prevede la sospensione del corso della prescrizione.

Condanna annullata per prescrizione del reato

E’ sulla base di questi assunti che la Corte di cassazione, con sentenza n. 18101 del 24 aprile 2018, ha annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata da un imputato in considerazione dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Nel dettaglio, è stato ritenuto fondato, dalla Quinta sezione penale, il ricorso promosso da un uomo contro la condanna penale impartitagli dai giudici di merito per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Il ricorrente aveva dedotto, con unico motivo, un erroneo calcolo ai fini del decorso del termine di prescrizione: in particolare, era stato preso in considerazione, come periodo di sospensione, il rinvio disposto nel dibattimento di primo grado a seguito dell'astensione dall'udienza del vice procuratore onorario delegato a svolgere le funzioni del Pubblico Ministero in udienza.

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