Sciopero selvaggio del personale di volo? Compensazione ai passeggeri comunque dovuta

Pubblicato il 18 aprile 2018

La Corte di giustizia dell’Unione europea è stata chiamata a rispondere ad alcune domande di pronuncia pregiudiziale riguardanti l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, istitutivo di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Queste, erano state presentate nel contesto di alcune controversie tra diversi passeggeri e un vettore aereo tedesco, in merito al rifiuto di quest’ultimo di versare loro una compensazione, dopo che diversi voli, nel periodo 3-8 ottobre 2016, avevano subito un ritardo prolungato o erano stati cancellati, a causa di un numero eccezionale di assenze del personale della compagnia aerea giustificate per malattia, conseguenti ad una comunicazione con cui i dipendenti erano stati informati, da parte della direzione, di piani di ristrutturazione dell'impresa.

Il vettore aereo, giudicando quella in essere come una situazione caratterizzata da “circostanze eccezionali” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, aveva rifiutato di corrispondere ai passeggeri la compensazione prevista dal regolamento richiamato.

Da qui l’instaurazione dei vari giudizi, arrivati, alla fine, dinnanzi ai giudici europei.

E questi ultimi, in merito, hanno ribaltato la versione sostenuta dalla compagnia aerea, fornendo la corretta interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento in oggetto, letto alla luce del considerando 14 dello stesso.

Assenza spontanea del personale non costituisce "circostanza eccezionale"

Per la Corte Ue, in definitiva, un’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo (cosiddetto “sciopero selvaggio”) - come quella oggetto dei procedimenti pendenti – che tragga origine dall’annuncio, a sorpresa, da parte di un vettore aereo operativo di una ristrutturazione dell’impresa, a seguito di un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell’impresa, bensì spontaneamente dai dipendenti stessi, i quali si sono messi in congedo di malattia, non rientra nella nozione di “circostanze eccezionali ai sensi di tale disposizione, tale, dunque, da giustificare una mancata compensazione.

Così, la Corte di giustizia nel testo della sentenza pronunciata il 17 aprile 2018, relativamente alle cause riunite C‑195/17, da C‑197/17 a C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, da C‑278/17 a C‑286/17 e da C‑290/17 a C‑292/17.

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