Scissione parziale a effetto limitato

Pubblicato il 02 febbraio 2007

L’agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 17 del 1° febbraio 2007, chiamata ad intervenire sulla possibilità del mantenimento del regime di tassazione del consolidato nazionale nel caso di operazioni straordinarie che coinvolgono società comprese nel perimetro di consolidamento, chiarisce che la scissione parziale della società consolidante non compromette la tassazione di gruppo se permangono i requisiti, relativi al controllo, richiesti dall’articolo 117 del Tuir. Nella risposta all’istanza l’Agenzia fa riferimento all’articolo 11, comma 6, del Dm 9 giugno 2004, così chiarisce che la scissione parziale della capogruppo e la successiva fusione per incorporazione della scissa con la società già controllata al 100% non fa venir meno il regime della tassazione di gruppo ex articolo 117 del Tuir. Dal caso esaminato si desume che la società costituita a seguito della scissione effettuata con atto del 23 dicembre 2005, iscritto al registro delle imprese dal 1° gennaio 2006 può esercitare, per l’esercizio 2006, l’opzione per il consolidato nazionale. Ovviamente, l’Agenzia precisa in calce alla stessa risoluzione che “Resta impregiudicato, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 2, del Dpr 600/73, ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria volto a verificare se le operazioni straordinarie in esame presentino carattere elusivo e siano, pertanto, censurabili”.  

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