INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

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L’INAIL, con la circolare n. 55 dell’11 dicembre 2025, illustra la disciplina dell’assegno di incollocabilità, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 9 del decreto sicurezza sul lavoro (decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159).

La circolare è stata adottata previo parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Assegno di incollocabilità: novità del decreto sicurezza sul lavoro

L’articolo 9 del decreto-legge n. 159/2025 ha sostituito integralmente il punto 2 del terzo comma dell’articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, eliminando il riferimento a un limite anagrafico fisso per la fruizione dell’assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL e prevedendo che l’età non debba “essere superiore ai limiti previsti per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all’età pensionabile”.

L’INAIL evidenzia come tale modifica sia finalizzata ad allineare automaticamente la durata del beneficio dell’assegno di incollocabilità all’evoluzione dell’età pensionabile, la quale è soggetta a periodici adeguamenti in base alla speranza di vita.

Nuovi criteri per l’erogazione

L’INAIL, con la circolare n. 55/2025, ricorda che l’assegno di incollocabilità, disciplinato dall’articolo 180 del D.P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, è una prestazione economica accessoria alla rendita diretta, avente funzione sostitutiva dell’assunzione obbligatoria nelle imprese private.

Più nel dettaglio, l’assegno viene riconosciuto, su istanza dell’interessato, agli invalidi del lavoro che si trovino nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria a causa della perdita di ogni capacità lavorativa e che, per la natura dell’invalidità, risultino oggettivamente non collocabili in attività lavorativa.

I requisiti attuali per l'erogazione dell’assegno sono i seguenti:

  • età non superiore a 65 anni;
  • riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% (per infortuni sul lavoro occorsi e malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006);
  • menomazione dell’integrità psicofisica superiore al 20% (per eventi dal 1° gennaio 2007);
  • impossibilità di fruire del beneficio dell’assunzione obbligatoria.

Estensione del diritto fino al 67° anno di età

Tra i requisiti per la fruizione dell’assegno di incollocabilità rientra, come abbiamo visto, anche il rispetto di un limite anagrafico che, fino ad oggi, era fissato al compimento del 65° anno di età, in quanto coincidente con l’età ordinaria per il collocamento in quiescenza.

L’articolo 9 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, sottolinea l’INAIL, ha modificato tale criterio, collegando il mantenimento dell’assegno ai limiti di età previsti per l’accesso all’assunzione obbligatoria, in linea con i periodici adeguamenti dell’età pensionabile e con i principi di tutela del lavoro sanciti dalla Costituzione.

In attesa della conversione del decreto, a partire dal 1° gennaio 2026 l’assegno di incollocabilità viene pertanto riconosciuto fino al compimento del 67° anno di età, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

Eventuali futuri innalzamenti dell’età pensionabile comporteranno automaticamente l’adeguamento del limite anagrafico per la fruizione della prestazione.

Beneficiari e istruzioni

L’INAIL, con la circolare INAIL n. 55 dell’11 dicembre 2025, individua tre specifiche categorie di assicurati cui si applicano le nuove disposizioni:

  1. titolari di rendita diretta con assegno in corso di erogazione, che compiono 65 anni a partire dal 1° gennaio 2026. Per tali soggetti, l’INAIL provvede d’ufficio al mantenimento dell’erogazione dell’assegno.
  2. titolari di rendita diretta che hanno compiuto 65 anni prima del 1° gennaio 2026 e non sono più in godimento dell’assegno. Le Sedi territoriali, sulla base di elenchi forniti dagli Uffici centrali, dovranno informare gli interessati affinché presentino apposita istanza; il diritto decorre dal mese successivo alla domanda.
  3. titolari di rendita diretta che non hanno mai presentato istanza e non hanno mai fruito dell’assegno. Anche in questo caso, l’assegno potrà essere riconosciuto su domanda, con decorrenza dal mese successivo alla presentazione dell’istanza, purché non sia ancora stata raggiunta l’età per il collocamento in quiescenza.
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