Scissione parziale asimmetrica non proporzionale Nessun carattere abusivo

Pubblicato il 27 luglio 2017

Con la risoluzione n. 98/2017 l'Agenzia delle Entrate risponde ad un'istanza di interpello avanzata da una società su un'operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale, finalizzata all'assegnazione agevolata di beni immobili, ex art. 1, commi 115-120, della Legge n. 208/2015, ai soli soci che riceveranno partecipazioni nella società scissa.

L'istante chiedeva di sapere se la fattispecie in questione configurasse l'ipotesi di abuso del diritto, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente).

Nel giro di due giorni, dunque, l'Amministrazione finanziaria torna ad esaminare gli eventuali profili elusivi di una scissione societaria (vedi risoluzione n. 97/E/2017), pronunciandosi, questa volta, anche sulla legittimità dell'operazione con riferimento all'imposta di registro, alla luce dell'articolo 20 del Dpr 131/86.

Nessun abuso di diritto

L'Agenzia sottolinea come affinché un'operazione di scissione possa essere considerata abusiva è necessario identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi che concretizzano l'abuso: realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", assenza di "sostanza economica" dell'operazione, essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale".

Si ricorda che anche il solo venire meno di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un giudizio di assenza di abusività.

Nella risoluzione n. 98/E/2017, quindi, si è proceduto, per i separati comparti impositivi (imposte dirette e imposta di registro) rispetto ai quali l'istante ha posto il dubbio, alla verifica della possibilità di effettuare la valutazione anti abuso richiesta e, in caso affermativo, alla verifica dell'esistenza del primo elemento costitutivo - l'indebito vantaggio fiscale - in assenza del quale l'analisi antiabusiva si deve intendere terminata.

Imposte dirette e imposta di registro

Sotto il profilo delle imposte dirette, la fattispecie della scissione parziale asimmetrica non proporzionale, finalizzata all’assegnazione agevolata di beni immobili ai soli soci che riceveranno partecipazioni nella società scissa, posta all'attenzione dell'Agenzia non solo appare una scelta coerente con la disciplina dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci, ma neppure risulta finalizzata ad aggirare alcun principio dell’ordinamento.

Inoltre, dato che l'operazione di scissione risponde alla necessità di riorganizzare l'assetto societario per permettere solo ad alcuni soci (quelli che resteranno nella società scissa) di procedere all'assegnazione agevolata degli immobili, l'Agenzia ritiene che tale scelta, meritevole di tutela, non integra lo sviamento della ratio di alcuna norma o principio dell'ordinamento. Si ravvisa, dunque, che l'operazione complessivamente considerata non possa in alcun modo porsi in contrasto con la disciplina dell’abuso del diritto di cui all'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente.

Con riferimento all'imposta di registro, come già accaduto nella risoluzione n. 97/E del 25 luglio, l'Agenzia, partendo dal presupposto della natura residuale della nozione di abuso del diritto e alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, non formula alcuna osservazione.

Conclude, poi, la risoluzione n. 98/E/2017 che, in ordine alla possibile riqualificazione, ai sensi dell'articolo 20 del TUR, l'operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale non presenta aspetti di criticità, tenuto conto che l'operazione di scissione è espressamente disciplinata, nell'ambito dell'imposta di registro (articolo 4, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986) ed è soggetta all'applicazione dell'imposta fissa nella misura di euro 200.

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